LE REGIONI CHE HANNO LEGIFERATO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI?
Regione Puglia
La Regione Puglia si è dotata di Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del Dlgs 192/2005 (Puglia Regol. n. 10_2010). In esso è stabilito che possono essere accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori:
- i tecnici abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, o tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di Energy manager;
- gli enti pubblici od organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia e che esplicano l’attività con tecnici abilitati.
I tecnici suddetti devono possedere un’adeguata competenza professionale, comprovata da esperienza almeno triennale in almeno due delle seguenti attività: progettazione dell’isolamento termico degli edifici; progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; gestione energetica di edifici ed impianti; certificazione e diagnosi energetica. In alternativa, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici ed aver superato l’esame finale. I corsi di formazione possono essere svolti da Università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché da soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale.
La Regione Puglia si è dotata inoltre, di una procedura telematica di “accreditamento certificatori energetici” (Puglia Linee guida Procedura Telematica).
Regione Siciliana
Il Decreto n. 65/2011 stabilisce che i soggetti certificatori interessati ad operare in ambito regionale dovranno richiedere l'iscrizione ad un apposito elenco regionale dei soggetti certificatori. La richiesta dovrà essere avanzata a questo Dipartimento regionale, sulla base dello schema di cui all'allegato "A" del decreto.
Nelle more dell'emanazione di una organica disciplina regionale in materia di certificazione energetica, l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione costituisce una procedura di pre-accreditamento dei soggetti certificatori. Le figure professionali che possono chiedere l'iscrizione sono quelle desumibili dalla normativa nazionale. Le eventuali richieste avanzate da figure diverse da quelle desumibili dalle norme statali in materia (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali,periti agrari), saranno prese in esame in funzione dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia (legge regionale, direttive ministeriali, equipollenza dei titoli di studio e professionali nella specifica materia della certificazione ecc.).
A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale, attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale.
"La Regione Calabria e la Regione Campania non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici, pertanto si applica la normativa nazionale."
|